E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto. E' consentita la permuta tra i lotti di terreno purche' rientranti nel perimetro del compendio.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-12;244~art4 · fonte su Normattiva