Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attivita' di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attivita' in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.
Testo vigente dal 22 luglio 1998
