Il Ministero per gli affari esteri e' autorizzato ad impiegare l'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo 1 per la costituzione di un Fondo la cui rendita sara' destinata a sovvenire ai bisogni della collettivita' italiana in Chiasso e delle sue istituzioni presenti e future. La rendita predetta sara' amministrata dalla Fondazione "Pietro Chiesa" costituita a tale scopo ed operante sotto la sorveglianza dell'Autorita' consolare nel Canton Ticino. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per la costituzione del Fondo di cui al primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 17 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;957~art3 · fonte del testo