I mutui da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria, ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Il servizio dei mutui sara' assunto dalla Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1954-55. Le rate di ammortamento saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Testo vigente dal 25 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1954-12-24;1273~art3 · fonte del testo