Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969.