L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in non piu' di 35 anni al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione. Nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' d'ammortamento.

Testo vigente dal 10 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;718~art5 · fonte su Normattiva