[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Il Governo di Sua Maesta' il Re e' autorizzato a rivedere ed a modificare i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360, e 6 dicembre 1923, n. 2769, relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia, ed a emanare ogni provvedimento occorrente per l'attuazione della riforma delle circoscrizioni predette.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1925.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Federzoni.

[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 29 luglio 1925

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urn:nir:stato:legge:1925-07-10;1238~art1 · fonte del testo