Ai fini di una razionale esecuzione delle opere, la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale sono autorizzate ad anticipare le spese nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per i conseguenti finanziamenti la Procuratoria della Basilica di San Marco e la Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale sono autorizzate a cedere le rispettive annualita' residue di contributi ad istituti di credito abilitati al credito a lungo termine. Gli oneri di sconto delle annualita' rimangono a carico, rispettivamente, della Procuratoria della Basilica di San Marco e della Fabbriceria (Maramma) del Duomo di Monreale.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1356~art2 · fonte su Normattiva