L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sara' portato in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonomia dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-30;856~art2 · fonte del testo