La spesa di lire 14 miliardi, prevista nel precedente articolo sara' iscritta nel bilancio dello Stato: per lire 1 miliardo nell'esercizio 1967; per lire 3 miliardi nell'esercizio 1968; per lire 4 miliardi nell'esercizio 1969; per lire 3 miliardi nell'esercizio 1970; per lire 3 miliardi nell'esercizio 1971. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza della somma di lire 14 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi. All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1967 si provvedera' mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;612~art2 · fonte su Normattiva