Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si provvedera' con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-24;126~art3 · fonte su Normattiva