Alla copertura della spesa di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 1956-57, si provvedera' con una corrispondente aliquota del fondo speciale iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Testo vigente dal 18 febbraio 1957
