E' autorizzata la spesa di lire 35.000.000 per provvedere, ai, sensi del decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, convertito nella legge. 10 aprile 1936, n. 765, e modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 14 febbraio 1947, n. 27, alla concessione all'Opera nazionale per i combattenti, dei contributi previsti nelle citate leggi, per le erogazioni riferibili agli esercizi finanziari dal 1947-48 al 1951-52 compreso

Testo vigente dal 24 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-30;494~art1 · fonte del testo