All'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con un prelievo di pari importo da effettuare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-09;985~art2 · fonte del testo