Per fronteggiare l'onere di lire 34.000.000, afferente all'esercizio 1951-52 viene ridotta, per un equivalente importo, la spesa autorizzata con l'art. 2, punto e), della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.
Testo vigente dal 1 settembre 1952
