Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede: per l'esercizio finanziario 1963-64, con una quota delle maggiori entrate di cui alla legge 30 ottobre 1963, n. 1446, concernente l'unificazione delle aliquote d'imposta, di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio, derogando alla norma di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, e per l'anno finanziario 1965 mediante riduzione del fondo speciale, in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-15;730~art3 · fonte su Normattiva