La somma indicata al precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 e potra' essere utilizzata negli esercizi successivi. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al 40 provvedimento di variazione della entrata per l'esercizio predetto (legge 4 novembre 1951, n. 1197). Per ulteriori finanziamenti sara' disposto con apposita autorizzazione di impegni nei successivi esercizi.

Testo vigente dal 26 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1224~art2 · fonte del testo