E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori relativi al completamento di sede, all'armamento di linea, agli impianti speciali del deposito di locomotori, costituenti ultimazione delle opere previste dalle leggi 4 agosto 1955, n. 730, e 28 luglio 1960, n. 851.

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;381~art1 · fonte su Normattiva