Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' "Stabilimenti Navali S.p.A. Taranto", gia' "Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto", un contributo di lire 1 miliardo e 500 milioni per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio, la cui capacita' di sollevamento non dovra' essere inferiore a 32.000 tonnellate, subordinatamente alla presentazione da parte della Societa' stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovra' essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.

Testo vigente dal 4 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;620~art1 · fonte su Normattiva