[1]Le somme eventualmente non impegnate nell'esercizio 1950-51 sono portate in aumento nell'esercizio successivo.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI - ALDISIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Testo vigente dal 9 maggio 1952
