La somma di cui all'articolo precedente sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51, in sette nuovi capitoli: 19 miliardi e 290 milioni per i servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T. artiglieria, motorizzazione e genio militare; 9 miliardi e 710 milioni per le scorte dei servizi sanitari e logistici e per ogni altra spesa relativa alle necessita' ed addestramento del personale dell'Esercito; 7 miliardi e 500 milioni per i servizi del genio navale e delle armi e armamenti navali; 500 milioni per i servizi logistici della Marina; 11 miliardi per i servizi tecnici dell'Aeronautica militare; costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico e telecomunicazioni; 750 milioni per i servizi tecnici dei carabinieri: armi e munizioni, motorizzazione e genio per i carabinieri; 1 miliardo e 250 milioni per i servizi logistici e per ogni altra spesa relativa alle necessita' di addestramento dei carabinieri. Il Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per la difesa, e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-23;403~art2 · fonte del testo