E' autorizzata a carico del bilancio del Ministero dell'interno la spesa di lire 125.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Testo vigente dal 13 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-21;714~art1 · fonte del testo