Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito
Legge 9 maggio 1940, n. 370
- Aggiornato al
- 16 dicembre 2009
- Articoli
- 142
- Versioni storiche
- 489
Parte I — Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente
Titolo I — Norme generaliartt. 1-39abrogato
Capo I — Avanzamento
Capo II — Ruoli di anzianità
Capo III — Grado sino al quale si consegue l'avanzamento in ciascun ruolo
Capo IV — Valutazione dell'ufficiale ai fini dell'avanzamento
Capo V — Sospensione della valutazione per l'avanzamento o della promozione
Capo VI — Avanazamento degli ufficiali in aspettativa
Capo VII — Rinunzia all'avanzamento
Capo VIII — Rinnovazione della valutazione per l'avanzamento
Capo IX — Quadri di avanzamento
Capo X — Permanenza minima nel grado e periodo di comando
Capo XI — Vacanze nei ruoli
Capo XII — Norme speciali per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico, del servizio geografico, del servizio dei centri rifornimento quadrupedi e del servizio dei depositi cavalli stalloni
Titolo II — Avanzamento degli ufficiali generaliartt. 40-42abrogato
Titolo III — Avanzamento dei colonnelliartt. 43-44abrogato
Titolo IV — Avanzamento dei sottotenenti, dei tenenti, dei capitani dei maggiori e dei tenenti colonnelliartt. 45-58abrogato
Capo I — Ufficiali appartenenti ai ruoli delle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico
Capo II — Ufficiali appartenenti ai ruoli a carriera limitata
Capo III — Ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio tecnico delle armi e delle munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio, del servizio tecnico automobilistico e del servizio geografico
Capo IV — Ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio sanitario (ufficiali medici), del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti), del servizio di commissariato (ufficiali commissari), del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), del servizio di amministrazione e del servizio veterinario
Titolo V — Vantaggi di carrieraartt. 59-63abrogato
Parte II — Avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio
Parte III — Avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo
Capo I — Avanzamento degli ufficiali della riservaartt. 68-79abrogato
- Art. 68senza rubricaabrogato
- Art. 69senza rubricaabrogato
- Art. 70senza rubricaabrogato
- Art. 71senza rubricaabrogato
- Art. 72senza rubricaabrogato
- Art. 73senza rubricaabrogato
- Art. 74senza rubricaabrogato
- Art. 75senza rubricaabrogato
- Art. 76senza rubricaabrogato
- Art. 77senza rubricaabrogato
- Art. 78senza rubricaabrogato
- Art. 79senza rubricaabrogato
Capo II — Avanzamento degli ufficiali di complementoartt. 80-88abrogato
Parte IV — Avanzamento in tempo di guerra
- Art. 89senza rubricaabrogato
- Art. 90senza rubricaabrogato
- Art. 91senza rubricaabrogato
- Art. 92senza rubricaabrogato
- Art. 93senza rubricaabrogato
- Art. 94senza rubricaabrogato
- Art. 95senza rubricaabrogato
- Art. 96senza rubricaabrogato
- Art. 97senza rubricaabrogato
- Art. 97-bissenza rubrica
- Art. 98senza rubricaabrogato
- Art. 99senza rubricaabrogato
- Art. 100senza rubricaabrogato
- Art. 101senza rubricaabrogato
- Art. 102senza rubricaabrogato
- Art. 103senza rubricaabrogato
- Art. 104senza rubricaabrogato
Capo I — Ufficiali dei ruoli di mobilitazioneartt. 105-109abrogato
Capo II — Ufficiali «fuori quadro» o «fuori organico»artt. 110-114abrogato
Capo III — Ufficiali in aspettativa per riduzione di quadriartt. 115-119abrogato
Capo IV — Vantaggi di carrieraartt. 120-127abrogato
Capo V — Disposizioni varieartt. 128-141abrogato
- Art. 128senza rubricaabrogato
- Art. 129senza rubricaabrogato
- Art. 130senza rubricaabrogato
- Art. 131senza rubricaabrogato
- Art. 132senza rubricaabrogato
- Art. 133senza rubricaabrogato
- Art. 134senza rubricaabrogato
- Art. 135senza rubricaabrogato
- Art. 136senza rubricaabrogato
- Art. 137senza rubricaabrogato
- Art. 138senza rubricaabrogato
- Art. 139senza rubricaabrogato
- Art. 140senza rubricaabrogato
- Art. 141senza rubricaabrogato
