Parte II – Disposizioni transitorie.
- Capo I – Disposizioni per la graduale applicazione degli organici fissati dalla nuova legge sull'ordinamento del Regio esercito.Artt. 112–116-quater · 8 articoli
- Capo II – Della scelta da concedere agli ufficiali che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore.Artt. 117–127 · 11 articoli
- Capo III – Degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.Art. 128 · 1 articolo
- Capo IV – Degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio.Art. 129 · 1 articolo
- Capo V – Disposizioni varie.Artt. 130–131 · 2 articoli