I residui risultanti al 1 luglio 1964 sui capitoli aggi unti ai diversi stati di previsione della spesa per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art118 · fonte su Normattiva