Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa e' fissato, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in lire 150 miliardi.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art16 · fonte su Normattiva