Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso, relative al periodo 1 luglio, 31 dicembre 1964, in conformita', degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita', generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art42 · fonte su Normattiva