E' approvato il bilancio dall'Azienda nazionale autonomia delle strade per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, annesso allo stato di previsione della spesa di Ministero dei lavori pubblici. (Appendice n. 1). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli numeri 64 e 45 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva, per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale nonche' le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti dei Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art58 · fonte su Normattiva