Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art88 · fonte su Normattiva