Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1984, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonche' ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilita' del "Fondo speciale" costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.

Testo vigente dal 30 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-28;444~art98 · fonte su Normattiva