Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1984, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonche' ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilita' del "Fondo speciale" costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.
Testo vigente dal 30 giugno 1964
