Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1965, dei Ministeri del lavoro e, della previdenza sociale e del tesoro - rubrica Provveditorato generale dello Stato - per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dello Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1965, a trasferire, sui proposta dei Ministeri interessati, dai fondi inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza socialle - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dello Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
Testo vigente dal 27 febbraio 1965
