Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di unita' di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Testo vigente dal 27 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-27;49~art121 · fonte su Normattiva