E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1965, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con, propri decreti; fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1965, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli numeri 243 e 244 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Testo vigente dal 27 febbraio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-27;49~art61 · fonte su Normattiva