Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed In quello del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1966, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115, nonche' ad Iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilita' del e Fondo speciale" costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115.

Testo vigente dal 26 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218~art106 · fonte su Normattiva