Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1143 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.
Testo vigente dal 26 aprile 1966
