Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvedera', per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.
Testo vigente dal 26 aprile 1966
