L'Azienda, di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 881, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle Telecomunicazioni (Appendice n. 2).

Testo vigente dal 26 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218~art72 · fonte su Normattiva