La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni.
Testo vigente dal 29 aprile 1967
