Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Testo vigente dal 29 aprile 1967
