E' autorizzata per l'anno finanziario 1967 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 29 aprile 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 139/1969

    Questione inammissibile
    15 luglio 1969

    dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati per l'esercizio finanziario 1967, con ordinanza del 24 luglio 1968, relativamente agli artt. 98 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 25, c…

    Art. 81 cost. · Art. 98 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 · Art. 4 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230~art4 · fonte su Normattiva