Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Testo vigente dal 29 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81~art102 · fonte su Normattiva