Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative allo anno finanziario 1968, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dello interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. I annesso al bilancio predetto.

Testo vigente dal 29 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81~art50 · fonte su Normattiva