E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1968, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1). Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1968, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli nn. 243 e 244 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Testo vigente dal 29 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81~art65 · fonte su Normattiva