E' approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1970, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta. Azienda, per l'anno finanziario 1970, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi inscritti ai capitoli nn. 246 e 247 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Testo vigente dal 31 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;986~art68 · fonte su Normattiva