[1]Art 95.
[2]Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unita'.
Testo vigente dal 31 dicembre 1969
