Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1970-71 e 1971-72, restano stabilite, per l'anno finanziario 1971, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Testo vigente dal 30 aprile 1971
