Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1970-71 e 1971-72, restano stabilite, per l'anno finanziario 1971, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art136 · fonte su Normattiva