Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1971, le seguenti assegnazioni: lire 46.000.000 per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27; lire 10.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico e archeologico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art48 · fonte su Normattiva