E' autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art65 · fonte su Normattiva