Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta', e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 4.000.000.000.

Testo vigente dal 20 marzo 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-11;54~art10 · fonte su Normattiva