E' autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 20 marzo 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-11;54~art4 · fonte su Normattiva